Maroni e Beccalossi non ce la contano giusta

Venerdì 24 gennaio 2014 la giunta regionale lombarda ha approvato il regolamento attuativo della legge regionale votata nell’ottobre dello scorso anno per la prevenzione e il trattamento del gioco d’azzardo patologico.

Quando era uscita quella legge l’avevamo criticata perché riguardava solo le nuove installazioni di macchinette, quindi non toccava la massa enorme di macchinette già esistenti. Il presidente della Lombardia ci aveva risposto a distanza che invece riguardava anche le nuove installazioni. Quando era venuto a Pavia gli avevamo chiesto di discuterne, ma Maroni si era rifiutato di incontrarci. Allora eravamo andati dal questore di Pavia, che ci aveva confermato che la legge riguarda solo le nuove installazioni: come temevamo. Avevamo quindi raccomandato alla giunta lombarda, se aveva davvero intenzione di colpire le installazioni esistenti, di esplicitarlo nel regolamento attuativo.

Il testo del regolamento, denominato Determinazione della distanza dai luoghi sensibili per la nuova collocazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito, arriva dunque dopo questo balletto di dichiarazioni sulla portata della legge regionale da parte del presidente Maroni e da parte dell’assessore regionale Viviana Beccalossi.

Viviana Beccalossi (FdI)

Viviana Beccalossi (FdI).

In particolare, Beccalossi sul regolamento attuativo ha dichiarato: «Non solo poniamo un freno immediato al proliferare di questo fenomeno ma puntiamo, entro pochi anni, ad arrivare alla completa eliminazione delle macchinette nel raggio di tutela previsto dalla normativa».

Ma cosa prevede tale regolamento?

Prima di tutto identifica i luoghi sensibili con

1) istituti scolastici di ogni ordine e grado;
2) luoghi di culto;
3) impianti sportivi;
4) strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario;
5) strutture ricettive per categorie protette;
6) luoghi di aggregazione giovanile;
7) oratori

In secondo luogo si occupa del cosiddetto “distanziometro” determinando «in 500 metri per tutti i comuni lombardi la distanza relativa alla nuova collocazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito» dai luoghi sensibili di cui sopra. Bene, la distanza massima prevista dalla legge.

E, last but not least, esplicita l’ambito di applicabilità del regolamento stesso. Ma a questo punto scatta l’inghippo: infatti, dopo tanto parlare del fatto che la regione Lombardia abbia come obiettivo quello dell’eliminazione completa delle macchinette nel raggio di tutela, troviamo un testo tempestato di riferimenti al fatto che esso si applica solo ed esclusivamente alle nuove collocazioni!

Quando scriviamo “tempestato” non esageriamo: per essere da subito chiari, ve ne sarete accorti dall’incipit di questo post, i membri della giunta regionale hanno precisato la cosa sin dal titolo dato al regolamento attuativo: Determinazione della distanza dai luoghi sensibili per la nuova collocazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito.

Inoltre per fugare ogni dubbio il regolamento presenta l’utile capitoletto delle definizioni, dove al punto 3 si legge: «Per “nuova collocazione” di apparecchi per il gioco di azzardo lecito si intende la prima installazione di apparecchi da gioco oppure l’installazione di apparecchi ulteriori rispetto a quelli già detenuti lecitamente» e, proprio per chi fosse duro di comprendonio, c’è l’inequivocabile capitolo conclusivo Esclusione, che recita:

1. Sono esclusi dalle presenti determinazioni gli apparecchi già installati lecitamente dai titolari di esercizi commerciali o altre aree aperte al pubblico, prima della data di pubblicazione sul BURL del provvedimento di cui il presente Allegato A) costituisce parte integrante.
2. Sono esclusi altresì gli apparecchi di cui al comma che precede, che successivamente alla data di pubblicazione sul BURL del provvedimento di cui il presente Allegato A) costituisce parte integrante, siano oggetto di sostituzione per ragioni tecniche o di vetustà o per modifiche imposte da leggi e regolamenti, o l’uso dei quali sia rinnovato dopo la medesima data.

Allora a noi, ingenui amanti della lingua italiana, viene da chiederci come sia linguisticamente e logicamente possibile conciliare le ambiziose dichiarazioni di Maroni e Beccalossi con la ben più modesta (e inefficace) realtà di quello che presidente e assessori lombardi vanno a votare all’unanimità.

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2 commenti su “Maroni e Beccalossi non ce la contano giusta
  1. Marco ha detto:

    Domanda stupida: se sono state installate macchinette dalla data del 24 gennaio queste, anche se installate a meno di 500m da luoghi sensibili, sono regolari poiché si intende che questa legge è in vigore da oggi?

    • mauro ha detto:

      La legge è in vigore a partire dalla pubblicazione del regolamento attuativo sul bollettino regionale (l’equivalente regionale della Gazzetta Ufficiale), quindi direi a partire da febbraio 2014.

1 Pings/Trackbacks per "Maroni e Beccalossi non ce la contano giusta"
  1. […] le occasioni avevamo mosso aspre e puntuali critiche: http://www.senzaslot.it/legge-lombardia/ e http://www.senzaslot.it/non-ce-la-contano-giusta/ I nostri rilievi si concentravano in particolare sul fatto che né la legge né il regolamento […]

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